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CCNL Agenzie di somministrazione: firmato il testo definitivo del rinnovo

Il rinnovo sancisce aumenti salariali e rafforzamento della tutela per i lavoratori

Lo scorso 21 luglio 2025 le Organizzazioni sindacali Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp con le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm hanno siglato il CCNL per i lavoratori in somministrazione.

Le ipotesi di rinnovo sono state sottoscritte il 3 febbraio scorso e il 18 marzo sono stati ratificati gli accordi a seguito di oltre 600 assemblee che hanno coinvolto migliaia di lavoratori, raggiungendo l’intesa definitiva. 

A livello economico, sono previsti aumenti superiori al 15% per istituti come l’indennità di disponibilità e un incremento del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità, con una particolare attenzione sulla salute e l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

A livello normativo, viene l’introdotto l’istituto del preavviso di proroga di 3 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto di tale preavviso determina il riconoscimento di un’indennità per il lavoratore.

Sono migliorate anche le tutele individuali dei lavoratori, soprattutto con riferimento alla maternità, alle malattie ingravescenti, ai migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza per le quali è stato introdotto un nuovo sostegno economico specifico. 

In merito alla formazione sono state introdotte novità come la formazione a distanza con indennità di frequenza e la formazione continua di alta specializzazione.

Infine, viene prevista la contrattazione di 2° livello con le Agenzie per il Lavoro.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, vengono consolidati i percorsi di gestione finalizzati al monitoraggio delle condizioni di lavoro e al rispetto della parità di trattamento. 

Al fine di una maggiore tutela dei lavoratori somministrati, è stata introdotta una Procedura di Ricollocazione Plurima che permette la gestione delle fuoriuscite plurime dei lavoratori somministrati dalle aziende utilizzatrici.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: le OO.SS. chiedono un aumento di 105,00 euro

Unionmeccanica propone 95,00 euro di aumento, i Sindacati chiedono di più. Prosegue la trattativa per il rinnovo della parte economica del CCNL

Con un comunicato stampa del 22 luglio scorso, le Sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno reso nota la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi. Il contratto è scaduto a dicembre dello scorso anno e le OO.SS. puntano al rinnovo in tempi brevi.

 

A tal proposito, nel corso del meeting, si è ventilata l’ipotesi di giungere ad un accordo quanto meno per la parte economica, con un aumento sui minimi tabellari per il biennio 2025/2026, rinviando a settembre la trattativa per gli anni successivi. Dal canto suo, Unionmeccanica ha proposto un aumento pari a 95,00 euro, comprensivi dei 27,90 euro già erogati a giugno, da spalmare in due anni.

 

Invece, le OO.SS. hanno rilanciato con una proposta economica e non meno di 105,00 euro. In più, occorre confermare l’attuale clausola di garanzia nel caso ci dovesse essere un incremento dell’indice IPCA-NEI per gli anni successivi.

 

Unionmeccanica ha fatto sapere che valuterà queste richieste e scioglierà i nodi nei prossimi giorni. 

Riforma fiscale e Terzo settore: Consiglio dei ministri approva nuove disposizioni

È stata resa nota l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legislativo che introduce importanti disposizioni relative al Terzo settore, alla crisi di impresa, allo sport e all’imposta sul valore aggiunto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 22 luglio 2025, n. 135).

Il nuovo provvedimento, approvato in esame preliminare, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro normativo in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, prevista per il 1° gennaio 2026.

 

Il Decreto interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente classificate come commerciali, che, in base all’articolo 79 del Codice del terzo settore (D.Lgsn. n. 117/2017), potrebbero essere ridefinite come non commerciali. Tale modifica potrebbe comportare la generazione di plusvalenze “figurative”, per le quali l’imposizione fiscale è sospesa e differita fino al momento della cessione del bene o del cambio di destinazione d’uso.

 

Inoltre, il provvedimento estende il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ampliando così le opportunità di accesso a benefici fiscali per un numero maggiore di enti sportivi.

 

Un ulteriore aspetto significativo riguarda le misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi. Il decreto prevede l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

 

Infine, il provvedimento include ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti burocratici.