MIMIT: agevolazioni per imprese boschive e lavorazione del legno

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stabilito le modalità di accesso alle agevolazioni destinate alla creazione e al rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 7 maggio 2025).

Il Decreto interministeriale 20 febbraio 2025, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 2, della Legge n. 206/2023, ha disciplinato le modalità di accesso alle risorse stanziate per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

 

Il Decreto MIMIT del 4 aprile 2025 ha poi definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, fornendo ulteriori specificazioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi.

 

L’incentivo ha l’obiettivo di:

  • sostenere pratiche sostenibili di gestione forestale mediante la certificazione di attività vivaistiche e di raccolta;
  • incrementare il livello tecnologico e digitale delle imprese boschive e della lavorazione primaria del legno, stimolando l’adozione di tecnologie avanzate per una filiera produttiva efficiente e automatizzata.

In particolare, le domande per accedere agli incentivi per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno potranno essere presentate a partire dal 15 maggio 2025 fino al 10 luglio 2025, tramite lo sportello online di Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero. 

 

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti sull’intero territorio nazionale che erogano servizi di supporto per la silvicoltura (codici ATECO 2025 02.20, 02.40.00) e quelle della filiera della prima lavorazione del legno (codici ATECO 2025 16.11, 16.12 e 16.21), purché la produzione dei prodotti delle predette attività non siano utilizzabili a fini energetici.

 

Le risorse complessive destinate a queste agevolazioni ammontano a 20 milioni di euro, suddivisi in 10 milioni a fondo perduto e 10 milioni sotto forma di finanziamenti agevolati.

Gli incentivi saranno concessi per investimenti specifici in mezzi mobili, attrezzature per utilizzazioni forestali, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno, nonché software e hardware necessari per l’evoluzione tecnologica e digitale del processo produttivo.

Le spese ammissibili dovranno avere un importo compreso tra 50.000 euro e 600.000 euro.

 

L’attuazione degli interventi relativi al rimboschimento, all’arboricoltura e alla gestione ecologica del territorio, che riguardano lo sviluppo delle imprese della vivaistica forestale, è invece delegata alle Regioni.

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali 2024: pubblicato l’elenco degli ammessi

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedimento 5 maggio 2025).

Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei 3 anni precedenti secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis, nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

 

Per i soggetti ammessi con un credito superiore a 150.000,00 euro (a meno che non abbiano dichiarato di essere già iscritti negli elenchi dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa), il credito può essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione trasmessa dal Dipartimento, a seguito della verifica antimafia e del rilascio dell’informazione liberatoria.

 

Il credito d’imposta può essere revocato in qualsiasi momento se viene accertata l’insussistenza dei requisiti, se la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o se le dichiarazioni rese sono false, anche in esito ai controlli della Guardia di Finanza. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano controlli. Se l’Agenzia delle entrate accerta, nell’ambito degli adempimenti del RNA, l’impossibilità di registrare il credito per superamento del limite de minimis, ne dà comunicazione alla Presidenza per la revoca del beneficio. Il recupero delle somme indebitamente fruite è disciplinato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

 

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019

Agevolazione “prima casa”: due anni per vendere la vecchia

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti riguardo all’agevolazione “prima casa” e, in particolare, al nuovo termine per la rivendita di un immobile agevolato pre-posseduto come stabilito dall’articolo 1, comma 116 della Legge di bilancio 2025 (Agenzia delle entrate, risposta 5 maggio 2025, n. 127).

L’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis allegata al TUR. Tra le condizioni per usufruire dell’aliquota ridotta del 2% (invece del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso di proprietà), vi è che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”.

 

Tuttavia, è consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta anche se l’acquirente non soddisfa immediatamente tale requisito (cioè possiede già un’altra casa acquistata con le agevolazioni), a condizione che quest’ultimo immobile (quello già posseduto con le agevolazioni) venga alienato entro un certo termine dalla data del nuovo acquisto.
In particolare, l’articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha raddoppiato il termine per vendere la “prima casa” precedentemente posseduta, portandolo da uno a due anni. Questo permette al contribuente di restare temporaneamente titolare di due immobili acquistati entrambi con il beneficio “prima casa”.

La condizione, quindi, diventa che l’immobile agevolato pre-posseduto sia alienato entro due anni dalla data dell’atto di nuovo acquisto.

 

Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. La regola del termine biennale si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, il precedente termine di un anno non sia ancora scaduto.

Nel caso di specie, l’istante ha acquistato un’abitazione nel 2018 con agevolazioni “prima casa”. Il 25 gennaio 2024, ha acquistato un’altra abitazione nello stesso comune, avvalendosi nuovamente delle agevolazioni e impegnandosi a vendere l’immobile precedente entro un anno. A causa di ritardi, però, non è riuscito a vendere entro tale data. Poiché il secondo acquisto con agevolazione “prima casa” è avvenuto il 25 gennaio 2024 e il termine originario di un anno (scadenza 25 gennaio 2025) non era ancora decorso al 31 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere l’immobile pre-posseduto, evitando di decadere dai benefici ”prima casa” fruiti sul nuovo acquisto.