Riforma fiscale e Terzo settore: Consiglio dei ministri approva nuove disposizioni

È stata resa nota l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legislativo che introduce importanti disposizioni relative al Terzo settore, alla crisi di impresa, allo sport e all’imposta sul valore aggiunto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 22 luglio 2025, n. 135).

Il nuovo provvedimento, approvato in esame preliminare, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro normativo in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, prevista per il 1° gennaio 2026.

 

Il Decreto interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente classificate come commerciali, che, in base all’articolo 79 del Codice del terzo settore (D.Lgsn. n. 117/2017), potrebbero essere ridefinite come non commerciali. Tale modifica potrebbe comportare la generazione di plusvalenze “figurative”, per le quali l’imposizione fiscale è sospesa e differita fino al momento della cessione del bene o del cambio di destinazione d’uso.

 

Inoltre, il provvedimento estende il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ampliando così le opportunità di accesso a benefici fiscali per un numero maggiore di enti sportivi.

 

Un ulteriore aspetto significativo riguarda le misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi. Il decreto prevede l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

 

Infine, il provvedimento include ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti burocratici.

Fringe benefit auto aziendali: chiarimenti AdE sulle novità normative e sulla disciplina transitoria

Nella risposta del 22 luglio 2025, n. 192, l’Agenzia delle entrate tratta le modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, chiarendone le regole di tassazione e illustrando la disciplina transitoria.

La società istante riferisce di assegnare auto aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti. In alcuni casi, i contratti di assegnazione vengono formalizzati prima della consegna effettiva del veicolo, basandosi sulle informazioni disponibili al momento dell’ordine.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025, che ha cambiato la disciplina di calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, l’Istante chiede chiarimenti se per la determinazione del fringe benefit debba applicarsi la normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione, anche se la consegna effettiva del veicolo avviene successivamente al 1° gennaio 2025. In particolare, l’Istante vuole confermare se la stipula del contratto entro il 31 dicembre 2024 consenta di applicare la normativa precedente, indipendentemente dalla data di consegna. Ed infine se la data di consegna del veicolo sia rilevante solo per determinare il momento di decorrenza dell’applicazione del fringe benefit, senza influenzare la normativa di riferimento.

 

L’Agenzia delle entrate, basandosi sull’articolo 51, comma 1, del TUIR, ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, inclusi i beni, servizi e opere (fringe benefit).
Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, esiste un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in deroga al generale criterio del “valore normale”.

 

L’articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025, ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, con l’obiettivo di incentivare la transizione ecologica ed energetica. La nuova norma prevede che, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit si calcola assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

L’Agenzia chiarisce che la concessione del veicolo in uso promiscuo non è un atto unilaterale ma richiede l’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia con la sottoscrizione dell’atto di assegnazione sia mediante l’assegnazione (consegna) del bene.
Pertanto, la nuova disciplina è applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

 

L’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, ha introdotto una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2025.
Questa norma prevede che resta ferma l’applicazione della disciplina precedente (vigente al 31 dicembre 2024) per:

  • veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Per questi veicoli, il regime precedente si applica fino alla naturale scadenza dei contratti;
  • veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Per l’applicazione di questa disciplina transitoria, l’Agenzia chiarisce che rileva la data di consegna del veicolo al dipendente, non solo la stipulazione del contratto. È necessario che, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche i requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto.

 

Nel caso prospettato dall’Istante, il contratto di assegnazione è stipulato il 27 dicembre 2024, ma la consegna del veicolo è prevista non prima del 1° luglio 2025.
Poiché la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025, la fattispecie non rientra nei casi contemplati dal comma 48-bis (disciplina transitoria).
Inoltre, la nuova disciplina (articolo 51, comma 4, lettera a), come modificata dalla Legge di bilancio 2025) non può trovare applicazione perché, sebbene il contratto sia stipulato nel 2024, gli altri requisiti (immatricolazione e consegna) non si verificano tutti nel 2025 (dato che l’ordine è del 2024).
Di conseguenza, per i veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025 (come nel caso dell’Istante), si applica il criterio generale di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale”, al netto dell’utilizzo aziendale.
Questo significa che, per questi casi specifici, la valutazione del benefit non segue le regole forfetarie, ma la determinazione in denaro dei valori percepiti avviene applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi, limitatamente alla parte riferibile all’uso privato del veicolo.

Guida ISA 2024: chiarimenti su ATECO 2025, quadri contabili e Concordato Preventivo Biennale

La circolare n. 11/E/2025 fornisce istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle entrate riguardo gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, con particolare attenzione alla nuova classificazione ATECO 2025 e alle sue ripercussioni sul commercio al dettaglio, nonché alle modifiche nella gestione contabile di costi e rimanenze.

Gli ISA sono strumenti soggetti a un significativo aggiornamento annuale per riflettere l’evoluzione dei diversi comparti economici. Per il 2024, tale processo ha incluso la revisione completa di 100 indici e l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, al fine di una loro più adeguata applicazione, tenendo conto anche degli effetti straordinari sul mercato economico-finanziario derivanti dalle tensioni geopolitiche.

 

Il numero di ISA è diminuito da 175 nel 2023 a 172 nel 2024 a seguito dell’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025.
La nuova tabella di classificazione delle attività economiche “ATECO 2025” (che sostituisce ATECO 2007 – Aggiornamento 2022), infatti, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2025.

 

“ATECO 2025”, in linea con la classificazione europea NACE Rev. 2.1, ha introdotto significative modifiche sia ai codici attività che alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici. La sua adozione ha determinato impatti significativi sugli ISA, portando all’aggiornamento della modulistica ISA per il 2024.

L’ISTAT ha reso disponibile una tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica.

 

La nuova classificazione, dunque, ha reso necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria degli ISA, influenzando l’ordinaria revisione biennale.
In particolare, 14 ISA del commercio al dettaglio sono stati oggetto di revisione anticipata a causa della modifica della divisione ATECO 47.

Nella nuova classificazione ATECO 2025, il “canale di vendita” non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. Questo ha portato all’eliminazione degli ISA CM03U (“Commercio al dettaglio ambulante”), CM90U (“Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici”) e DM86U (“Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”), con le relative attività incluse negli ISA del commercio al dettaglio più affini.
Anche l’ISA DG61U (“Intermediari del commercio”) è stato revisionato anticipatamente ed inoltre sono confluiti nell’ISA EG61U (“Intermediari del commercio e dei servizi”) ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.

Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le
attività economiche del commercio al dettaglio. Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo d’imposta 2024.

 

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non obbliga a presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati. Tuttavia, se il contribuente ritiene necessario comunicare una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà farlo tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) per chi è iscritto nel Registro delle imprese, oppure utilizzando i modelli specifici dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente) per gli altri soggetti.

 

Il D.M. 31 marzo 2025 ha approvato le modalità di costruzione e applicazione di 100 ISA, che rappresentano l’evoluzione ordinaria di 85 ISA già approvati e l’evoluzione anticipata di 15 ISA, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025.

 

In base a quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2025 sono stati dunque introdotti correttivi specifici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico. Sono stati inoltre individuati indici di concentrazione della domanda e dell’offerta, misure di ciclo settoriale, e aggiornamenti delle analisi territoriali. Sono state apportate modifiche a specifici ISA (EM05U e DG44U) e agli indicatori di anomalia relativi ai costi di carburante (DG68U, DG72U, DG90U).

 

Le modalità e le condizioni per il riconoscimento dei benefici premiali per i contribuenti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024 non presentano novità rispetto al regime premiale previsto per il 2023.

 

Per i modelli ISA2025 risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

 

Dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 è stata introdotta una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato (20%, più 10%  per lavoratori meritevoli di maggiore tutela). Per evitare un ingiustificato peggioramento del punteggio ISA, le maggiori deduzioni non devono essere indicate nei righi H11 e F14 campo 1.

 

Con riferimento al quadro F è stato eliminato il campo 2 del rigo F08 (“Adeguamento valore esistenze iniziali”) poiché la facoltà di adeguare il valore fiscale delle esistenze iniziali non è stata rinnovata per il 2024. Sono state introdotte nuove modalità di valutazione delle esistenze iniziali e finali relative a opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale (artt. 92 e 93 del TUIR), mirate all’allineamento tra valori fiscali e contabili. Le istruzioni specificano come ripartire correttamente gli importi tra i righi F06/F07 e F08/F09 per prevenire impatti sul calcolo del punteggio ISA.

 

La struttura del quadro H rimane in continuità con il quadro RE del modello REDDITI, ma i riferimenti nelle istruzioni sono stati aggiornati a seguito delle modifiche all’articolo 54 del TUIR. Una differenza rilevante è che le spese per beni e elementi immateriali (art. 54-sexies TUIR), indicate in RE10A nel modello REDDITI, devono essere riportate al rigo H19 del quadro H del modello ISA.

 

Le società tra professionisti che hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti prevalentemente da determinate attività, sebbene escluse dall’applicazione degli ISA, sono comunque tenute alla compilazione del modello ISA afferente la specifica attività. Questo serve ad acquisire informazioni utili per la futura elaborazione dei relativi ISA.

 

L’Agenzia delle entrate prosegue nel processo di semplificazione, mettendo a disposizione dei contribuenti dati e informazioni in suo possesso, attraverso la riduzione o eliminazione di dati già presenti in altri quadri dichiarativi e la messa a disposizione di dati utili nell’area riservata del sito istituzionale. 

 

Con riferimento agli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2024, è stata eliminata dai modelli per la comunicazione dei dati di 23 ISA10, l’informazione relativa all’“Anno di inizio attività”. Tale informazione, poiché risulta nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, è presente tra i dati che vengono forniti ai contribuenti nel set di “variabili precalcolate” rilevanti ai fini del calcolo degli ISA e può essere sempre modificata in sede di compilazione del software “IltuoISA”.

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA, ma comunque tenuti alla presentazione del modello, possono esimersi dall’acquisizione delle variabili precalcolate, limitandosi a compilare i dati presenti nel modello.

 

I contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 sono comunque tenuti agli obblighi contabili e dichiarativi ordinari e alla presentazione dei modelli ISA. Per questi contribuenti, è necessario acquisire i dati precalcolati forniti dall’Agenzia, in quanto ciò garantisce la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive e l’adeguata costruzione della metodologia del CPB per le future proposte.