Detrazione IVA durante la liquidazione: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che una società in liquidazione volontaria può detrarre l’IVA su spese professionali legate alla gestione di contenziosi e al recupero crediti (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 251).

L’Istante è una S.R.L. posta in liquidazione volontaria per conseguimento dell’oggetto sociale, dichiara che, fino alla messa in liquidazione, ha esercitato una delle attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto IVA e non ha detratto in toto l’IVA sulle fatture ricevute in relazione all’attività esercitata ai sensi dell’articolo 19 del citato Decreto. La procedura di liquidazione è ancora in corso a causa di contenziosi tributari pendenti e di un procedimento non concluso di recupero crediti insoluti. Successivamente all’inizio della liquidazione, l’Istante ha ricevuto fatture passive di importo considerevole da professionisti che hanno gestito il contenzioso tributario e l’attività legale di recupero crediti. Pertanto la domanda posta è se la società possa detrarre l’IVA addebitata in tali fatture.

 

L’Agenzia delle entrate premette che i principi che regolano il diritto alla detrazione sono rinvenibili negli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, che a loro volta recepiscono gli articoli167 e seguenti, e 178 e seguenti della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA). Tra questi principi, vi è quello della “inerenza (rectius, afferenza)” dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo.

L’Agenzia ricorda altresì che l’esercizio del diritto alla detrazione non è in linea di principio precluso durante la fase di liquidazione.

La messa in liquidazione non comporta un’automatica cessazione dell’attività; essa rappresenta l’ultima fase della vita di una società, ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa.

Tale concetto è supportato anche da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la finalità di liquidazione non incide sulla natura economica delle operazioni.

 

Di conseguenza, in ossequio al principio di neutralità dell’IVA, deve riconoscersi in linea di principio il diritto alla detrazione per acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra i beni/servizi acquistati e l’attività stessa.

Anche la Corte di Cassazione conferma che con la liquidazione cessa l’attività esente e torna applicabile l’ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell’IVA.

 

Di conseguenza, nel caso di specie, le fatture per la gestione del contenzioso tributario sono connesse alla definizione agevolata delle controversie, un’attività propedeutica e strumentale alle finalità liquidatorie. Anche l’attività di recupero crediti può essere considerata connessa alla liquidazione, poiché i crediti non hanno natura commerciale.
Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che la società possa detrarre l’IVA addebitata nelle fatture ricevute durante la fase di liquidazione.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, che consente di correggere errori od omissioni. L’Istante, dunque, potrà presentare la dichiarazione integrativa al ricorrere dei presupposti di legge, come chiariti dalla circolare n. 1/E/2018 e nei documenti di prassi pubblicati.

Gestione Dipendenti Pubblici: aggiornate le procedure

Al via due nuovi applicativi all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente (INPS, messaggio 19 settembre 2025, n. 2730).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato alcune modifiche nella gestione digitale delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici. A partire dal 1° ottobre 2025, verrà definitivamente interrotta la possibilità per i datori di lavoro di intervenire manualmente tramite “Nuova Passweb” sui conti assicurativi dei dipendenti iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e all’ex INADEL.

L’Istituto ha infatti sviluppato un nuovo strumento, denominato “Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD)“, che sostituirà le funzionalità manuali precedenti. Questo applicativo:

– presenta un’interfaccia simile a “Nuova Passweb”, per facilitare la transizione;
– genera automaticamente flussi a “Variazione“, integrati con i dati contributivi esistenti;
– permette all’operatore di modificare e integrare i dati proposti;
– trasmette direttamente all’INPS le denunce complete.

Inoltre, sarà disponibile l’applicativo “Banca dati contributiva“, che raccoglie tutte le denunce storiche trasmesse dalle amministrazioni e dagli enti gestiti in passato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall’INPDAP.

Possono accedere ai nuovi applicativi:

– SCAD: operatori già abilitati al Cassetto previdenziale del contribuente con delega per “Compilazione manuale DMA“;
– Banca dati contributiva: operatori con delega per “Visualizza DMA“.

Una novità riguarda anche le pubbliche amministrazioni: per i periodi precedenti al 31 dicembre 2004, la trasmissione delle denunce tramite SCAD consente di considerare assolti gli obblighi contributivi, senza necessità di fornire prova dei relativi versamenti, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2024.

Continuano a essere modificabili manualmente in “Nuova Passweb” le posizioni assicurative degli iscritti a:

– CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici di Stato);
– CPUG (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari);
– ex ENPAS.

Infine, i manuali utente dei nuovi applicativi saranno disponibili sul sito nell’area dedicata ai dipendenti pubblici a partire dal 1° ottobre 2025.

CCNL Agenzie di stampa: prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale

Il rinnovo del contratto dei Poligrafici che resta vincolato all’accordo sul Fondo Casella

Il 17 settembre scorso, come riporta un comunicato congiunto delle Sigle sindacali, le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si sono incontrate insieme alla Parte datoriale Fieg per discutere, con le delegazioni regionali, del rinnovo contrattuale dei Poligrafici. 

La Fieg ha sin da subito messo in chiaro alcune cose: il rinnovo della parte economica è vincolato all’accordo sul Fondo Casella. Dal canto loro, le Sigle sperano che le cose possano sistemarsi prima della fine del mandato dell’attuale commissario, vale a dire entro il 17 novembre prossimo, così da poter avviare le procedure di rinnovo.

Tra i temi sui quali si punta maggiormente, oltre all’aspetto economico, vi sono: classificazione del personale e inquadramento delle nuove professionalità. Temi che verranno affrontati nel prossimo incontro, calendarizzato in tempi brevi.