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Lavoro sportivo: le misure previdenziali

Fornite istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste in materia dal D.Lgs. n. 163/2022 correttiva della Riforma dello sport (INPS, circolare 22 settembre 2025, n. 127).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dalla Riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021) come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 163/2022 che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In particolare, il D.Lgs. n. 36/2021 ha introdotto la definizione di “lavoratore sportivo”, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e ha disposto l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al “Fondo Pensione Sportivi Professionisti” gestito dall’INPS. Il Fondo ha assunto, dal 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legislativo in argomento), la denominazione di Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPSP). Agli iscritti è stata applicata la disciplina previdenziale di cui al D.Lgs. n. 166/1997. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono iscritti inoltre i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

Peraltro, il comma 2 del medesimo articolo 35 stabilisce che nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine i medesimi sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, con l’applicazione del relativo regime previdenziale.

Il fondo FPSP

La circolare in commento, tra l’altro, riepiloga le principali regole vigenti ai fini della determinazione del diritto e della misura per la maturazione dei requisiti utili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP, quali,

– annualità contributiva utile ai fini delle prestazioni: a prescindere dall’appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri. Posto che l’anzianità contributiva per i lavoratori iscritti al FPSP è espressa in giornate, considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi, ciascuno dei quali di 26 giorni, ai fini del perfezionamento dell’annualità contributiva prevista si deve tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell’anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio, nel caso della pensione di vecchiaia, almeno 20 anni);

– rapporti tra contribuzioni diverse come la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso l’AGO-FPLD e la Gestione autonoma CD/CM;

– contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata in favore dei soggetti iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995;

– contribuzione utile ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia in favore dei soggetti iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 e dal 1° luglio 2023;

– contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo;

– retribuzione pensionabile. Il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e massimale di retribuzione imponibile.

Infine, sono inclusi anche gli argomenti relativi al calcolo della pensione per anzianità contributiva, le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP, ecc.

 

 

CCNL Enel: prosegue la vertenza sull’orario di lavoro

I sindacati respingono le proposte di Enel sull’orario e chiedono più assunzioni e stop agli appalti

Lo scorso 10 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra i Sindacati Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil e i Responsabili della Funzione del Personale di Enel Spa per la risoluzione della vertenza sull’orario di lavoro in e-distribuzione, in corso da un anno e mezzo.

Le OO.SS. ritengono inaccettabili le proposte dell’azienda ed intendono proseguire la suddetta vertenza.

Nello specifico, l’azienda ha proposto un orario di lavoro normale (8:00-16:21) solo per i 3 mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio senza alcuna indennità ed aumentando la maggiorazione oraria per gli altri 9 mesi dall’11% al 12%.

Secondo i sindacati, questa proposta risulta inammissibile e ritengono che la nuova organizzazione del lavoro adottata da Enel stia causando gravi problemi operativi, tra cui difficoltà nella programmazione del lavoro, continua necessità di ricorrere a turni extra e a rinforzi della reperibilità.

Inoltre, la suddivisione del personale in 2 turni ha ridotto la collaborazione nella fascia mattutina, che prima risultava fondamentale per la gestione efficiente degli imprevisti.

Le Sigle sindacali affermano che Enel non voglia riconoscere i problemi che si stanno manifestando, imponendo i propri obiettivi. L’azienda, secondo i sindacati, sostiene, invece, che il nuovo modello stia funzionando alla perfezione.

Un’altra problematica evidenziata dai sindacati ha riguardato il non allineamento dell’orario di lavoro sfalsato con le ditte appaltatrici. Le OO.SS. ritengono improponibile un’organizzazione dell’orario di lavoro non aderente a quella delle aziende esterne che collaborano con Enel.

I sindacati ribadiscono, infine, il loro impegno a proseguire la vertenza e chiedono ad Enel l’assunzione di nuovo personale, la reinternalizzazione delle attività strategiche e un maggiore coinvolgimento dei lavoratori al fine di gestire al meglio la transizione energetica in atto.

CCNL Salute, Sanità e Cura Confcommercio: aggiornamenti sulle trattative di rinnovo 

I sindacati chiedono di accelerare i negoziati: prossimo incontro il 26 settembre 

Il 16 settembre 2025 le Organizzazioni sindacali Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs e Confcommercio Salute, Sanità e Cura si sono incontrate per il proseguimento delle trattative di rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 31 dicembre 2024.

Durante l’incontro, le Parti Sociali si sono concentrate su temi come salute e sicurezza, contrattazione e orario di lavoro.

Inoltre, le Parti hanno conferito sull’importanza del prossimo incontro, fissato in modalità plenaria per il 26 settembre 2025. In questa sede sarà affrontato il dibattito sugli aumenti salariali e la durata del nuovo CCNL. 

Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto infine di velocizzare il processo negoziale al fine di raggiungere un accordo che offra un adeguato riconoscimento economico ai lavoratori, in linea con gli altri contratti del settore socio-sanitario.